Art. 3.
(Sistema di controllo dell'acquacoltura biologica).

      1. La certificazione di prodotto di acquacoltura biologica è rilasciata da un

 

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organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa vigente in materia di applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.
      2. Per poter esercitare la loro attività anche ai fini di cui alla presente legge, gli organismi di controllo e certificazione di cui al comma 1 devono sottoporre all'autorità nazionale competente in materia di agricoltura biologica un apposito piano di controllo, comprensivo dell'indicazione del personale e delle strutture qualificate destinati alle attività in esso previste. Fatto salvo il parere contrario e motivato da parte del Comitato di valutazione degli organismi di controllo istituito ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, da comunicare entro due mesi dalla data di ricevimento della documentazione, i medesimi organismi sono autorizzati ad operare.
      3. Gli operatori e gli organismi di controllo autorizzati sono sottoposti al sistema sanzionatorio previsto dalla normativa di cui ai commi 1 e 2.
      4. Gli allevatori ittici che per le loro produzioni di acquacoltura intendono avvalersi della denominazione e del marchio di cui all'articolo 2, devono obbligatoriamente assoggettarsi al regime di controlli disciplinato con il regolamento di cui al medesimo articolo 2.
      5. La vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati è esercitata in conformità a quanto stabilito dalla normativa di cui ai commi 1 e 2.